Art. 45.
(Diritti sociali e trattamento fiscale).

      1. Alle formazioni sociali di cui al presente capo si estendono, nell'erogazione di servizi e nelle relative graduatorie pubbliche, nella concessione di sovvenzioni, agevolazioni e contributi, nonché nell'assistenza sociale, economica e sanitaria, gli stessi diritti e le stesse facoltà riconosciuti alle famiglie fondate sul matrimonio.
      2. Alle formazioni sociali di cui al presente capo si estendono, altresì, le esenzioni e i benefìci fiscali previsti per le famiglie fondate sul matrimonio.